Le fatture di energia elettrica oltre al costo della materia prima presentano anche quello relativo al trasporto dell’energia e agli oneri di sistema ed alle imposte, ovvero, iva, accise (che è un’imposta di consumo legata alla destinazione d’uso) e le addizionali (come quella regionale nel caso del gas naturale).

Negli anni 2010 e 2011 nelle fatture è stata applicata l’addizionale provinciale accisa sull’energia elettrica. Tale addizionale è stata abrogata poi nel 2012.
A fine anno 2019 la Corte di Cassazione, con due sentenze ravvicinate di Ottobre (n. 27900/2019 e n.27101/2019), ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme istitutive come l’applicazione dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica, perché ritenute incompatibili con la normativa comunitaria (abolite nel 2012 proprio per questa ragione) e ha confermato il diritto degli utenti finali di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

Le due sentenze permettono di ricevere un supporto normativo al fine di ottenere il rimborso di quanto versato indebitamente nel corso del 2010 e 2011 (biennio nel quale venivano applicate tali addizionali ai consumatori finali).

Per ottenerlo è necessario eseguire una pratica articolata con istanza di rimborso indirizzata al fornitore del tempo che è sostituto d’imposta.

L’addizionale dell’accisa è stata applicata sino al 31 dicembre 2011 sul prelievo di energia elettrica. Il valore dell’addizionale variava a seconda della provincia e veniva applicato sul prelievo di energia elettrica, fino a kWh 200.000 mensiliConsiderando tale consumo mensile, la spesa massima sostenuta da una società potrebbe aggirarsi intorno ai 25.000,00 €/anno.

Precisiamo che l’azione di recupero si prescrive nel termine di 10 anni dal pagamento dell’indebito, dunque più si va avanti meno mensilità è possibile recuperare. Sarà quindi possibile richiedere il rimborso del mese di Maggio 2010 entro Maggio 2020 e così a “scalare” per i prossimi mesi.
Risulta quindi estremamente urgente procedere con il tentativo di recupero delle addizionali provinciali, per non perdere neanche un mese di rimborso.

Lo studio Guglielmi può supportare le aziende in questa attività sia sotto il profilo stragiudiziale che sotto quello giudiziale.

Occorre ricordare infine, che le sentenze di Cassazione non fanno legge, ma valgono solo per il singolo caso preposto. Infatti, la cosa importante che viene sancita nella sentenza è che il richiedente del rimborso deve agire nei confronti del fornitore di energia e il fornitore potrà richiedere a sua volta il rimborso all’Agenzia delle Dogane una volta superati i 3 gradi di giudizio.

Occorre quindi attivarsi il prima possibile per poter richiedere tale rimborso.

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